IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 1°  gennaio  1999,
n. 1, che disciplina  i  rapporti  tra  le  amministrazioni  statali,
regionali e locali e la societa' Sviluppo Italia; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto l'art. 55-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con modificazioni  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'»; 
  Visto l'art. 24-bis del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche e integrazioni,  che
assegna al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri il compito di promuovere  e  coordinare  i
programmi e gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e  la
coesione; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive»; 
  Visto, in particolare, l'art. 33 del citato  decreto-legge  n.  133
del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
2014, n. 164, concernente la bonifica ambientale e  la  rigenerazione
urbana delle aree  di  rilevante  interesse  nazionale  e  di  quelle
comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
ottobre 2015,  recante  «Interventi  per  la  bonifica  ambientale  e
rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio», emanato ai sensi
dell'art. 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,
convertito con modificazioni, dalla legge  22  gennaio  2016,  n.  9,
recante «Disposizioni urgenti in materia  di  bonifica  ambientale  e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio»; 
  Visto l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, nel testo
risultante dalle modifiche disposte dall'art.  11,  comma  16-quater,
lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  dall'art.  11-bis,
comma 3, lettera a), del decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.  210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.  21,
e, da ultimo, dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 20  giugno
2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2017, n. 123; 
  Visto l'art. 11-bis, comma 2, del citato decreto-legge n.  210  del
2015; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata delegata la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio  dei
                    ministri del 15 ottobre 2015 
 
  1. Al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  15
ottobre 2015,  recante  «Interventi  per  la  bonifica  ambientale  e
rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio»,  sono  apportate
le seguenti modifiche e integrazioni: 
    alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, dopo la parola  «attua»,
e' inserito l'inciso «anche per fasi o stralci»; 
    la lettera e)  del  comma  1  dell'art.  3  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «lettera  e)  puo'  emettere  su  mercati   regolamentati   gli
strumenti finanziari di cui all'art. 33, comma 12, del  decreto-legge
n. 133  del  2014  per  l'acquisizione  della  provvista  finanziaria
necessaria al  versamento  dell'importo  alla  curatela  fallimentare
previsto dal citato comma 12, nonche' al fine di soddisfare ulteriori
fabbisogni  per   la   realizzazione   degli   interventi   necessari
all'attuazione  del  programma  di  risanamento   ambientale   e   di
rigenerazione urbana»; 
    dopo la lettera e)  del  comma  1  dell'art.  3  e'  inserita  la
seguente: 
      «lettera e-bis) incassa le  somme  rinvenienti  dagli  atti  di
disposizione delle aree e degli immobili a essa  trasferiti,  secondo
le modalita' indicate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla  comunicazione  della
determinazione del relativo valore da parte dell'Agenzia del demanio,
ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014»; 
    all'art. 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: 
      «5. Nelle more dell'approvazione del programma  di  risanamento
ambientale e di rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3, del
decreto-legge n. 133 del 2014  possono  essere  altresi'  realizzati,
secondo gli indirizzi della Cabina di regia, interventi conformi agli
strumenti urbanistici vigenti e previsti nella proposta di  programma
di risanamento ambientale e di  rigenerazione  urbana  presentata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), aventi a oggetto la messa  in
sicurezza e la bonifica ambientale dell'area di  rilevante  interesse
nazionale Bagnoli-Coroglio, non previsti nell'Accordo di programma di
cui al comma 1, da finanziarsi anche con le risorse di cui all'art. 1
del  decreto-legge  25  novembre  2015,  n.   185,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9»; 
    i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. La proprieta'  delle  aree  e  degli  immobili  di  cui  e'
titolare Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana (C.F. /  P.IVA
07899100635) - sede legale in Napoli, via Diocleziano,  341/343,  cap
81024 -  catastalmente  identificati  nell'allegato  che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto,  ai  sensi  del  comma  12
dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del  2014  e'  trasferita,  con
oneri a suo carico,  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A» (C.F./P.IVA  05678721001)
- sede legale in Roma, via Calabria 46, cap 00187; 
      «2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  e'  autorizzata  a  provvedere  alla
trascrizione del presente decreto ai sensi ed ai fini di cui all'art.
2644 del codice civile»; 
      «3. La trascrizione del presente decreto puo' essere effettuata
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.A.  anche  per  singole  aree   e   immobili
ricompresi nell'allegato di cui al comma  1  del  presente  articolo,
anche tenuto conto delle esigenze e dei tempi di realizzazione  degli
interventi ricompresi nel programma di risanamento  ambientale  e  di
rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3,  del  decreto-legge
n. 133 del 2014 e degli interventi di cui all'art. 4,  comma  5,  del
presente decreto»; 
    all'art. 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: 
      «4. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti  e
lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' autorizzata a eseguire  le  procedure
di frazionamento catastale delle aree  e  degli  immobili  ricompresi
nell'allegato di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e  ogni
consequenziale  atto  e  formalita'  anche  in  rettifica  dei   dati
catastali contenuti nell'allegato di cui al comma 1»; 
    l'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Rapporti con la procedura fallimentare della  societa'
Bagnolifutura  S.p.A.  di  Trasformazione  Urbana).  -  1.  L'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.  riconosce  alla   procedura   fallimentare   della   societa'
Bagnolifutura   S.p.A.   di   Trasformazione   Urbana   un    importo
corrispondente al valore di  mercato  delle  aree  e  degli  immobili
trasferiti ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n.  133
del  2014,  rilevato  dall'Agenzia  del   demanio   alla   data   del
trasferimento della proprieta'. 
      2. L'importo di cui al precedente comma e' versato dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. alla  curatela  fallimentare  secondo  le  modalita'  previste
dall'art. 33, comma 12, quinto periodo, del decreto-legge n. 133/2014
e s.m.i., facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni
proposte ai sensi di tale disposizione. 
      3. Restano comunque fermi gli eventuali obblighi a  carico  dei
creditori  fallimentari  o  dei  loro  aventi  causa  a   titolo   di
responsabilita' per i costi della bonifica.»; 
    il  testo  dell'art.  8,  recante   «disposizioni   finali»,   e'
sostituito dal seguente: 
      «1. La trascrizione del  presente  decreto,  l'emissione  degli
strumenti finanziari e gli atti di disposizione delle  aree  e  degli
immobili posti in essere in  attuazione  del  presente  decreto  sono
esenti da imposte di registro, di bollo  e  da  ogni  altro  onere  e
imposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma  12,  ottavo
periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 e s.m.i.».